itai doshin

Statuto

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPI

ART 1. E’ costituita l’Associazione Sportiva: “ITAI DOSHIN”.
L’Associazione ha per scopo:

a. – il miglioramento fisico e morale dei cittadini.

b. – la diffusione delle arti marziali con particolare riferimento al Karate.

c. – l’organizzazione di gare, la partecipazione alle stesse, l’attuazione di tutte le altre attività connesse al Karate ed alla cultura orientale.

d. – è escluso dalle finalità dell’Associazione qualsiasi scopo di lucro.

e. – l’Associazione è assolutamente estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale.

ART 2. I colori sociali sono il blu ed il giallo.

SOCI

ART 3. L’Associazione è composta di soci: fondatori, d’onore, benemeriti, vitalizi, amatori, atleti, aspiranti atleti, minori.

I soci fondatori sono quelli che hanno costituito l’Associazione e coloro che saranno successivamente ammessi all’Assemblea dei soci fondatori. L’ingresso di un nuovo socio, equiparato a tutti gli effetti al socio fondatore, è subordinato al voto favorevole della maggioranza dei restanti soci fondatori.

I soci benemeriti, sono coloro che hanno prestato gratuitamente la loro opera, hanno contribuito con elargizioni alla vita sociale. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno tre consiglieri ed approvati a maggioranza assoluta dal comitato stesso.

I soci d’onore vengono nominati dal Consiglio Direttivo e sono coloro che, per la loro autorevole posizione sociale e sportiva danno prestigio all’Associazione, non pagano quote sociali e non hanno diritto di voto.

Sono soci vitalizi coloro che pagano una quota, una volta tanto, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci amatori coloro che pagano una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci atleti coloro che svolgono un’attività agonistica in difesa dei colori sociali. La qualifica di socio atleta è stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e dal Presidente su eventuale proposta del Direttore Tecnico.

Sono soci aspiranti atleti, coloro che intendono svolgere attività in difesa dei colori sociali.

Sono soci minori, coloro che hanno un’età inferiore ai 16 anni.

ART 4. Per ottenere la qualifica di socio, il richiedente deve presentare domanda dell’esercente le patria podestà in caso di età inferiore agli anni 18. Il Consiglio Direttivo, si riserva la facoltà di approvare ogni singola domanda. Il socio, firmando la domanda, dichiara implicitamente di accettare il presente Statuto ed il Regolamento dell’Associazione.

ART 5. La qualifica di socio, può venir meno:

* – per dimissioni da presentarsi per iscritto alla Segreteria sociale almeno un mese avanti la scadenza;

* – per morosità nel caso di ritardo superiore ai cinque giorni nel pagamento della quota sociale;

* – per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti per azioni disonorevoli anche fuori dall’Associazione o per condotta ostacolante il buon andamento dell’Associazione;

* – per interruzione del rapporto ad iniziativa dell’Associazione con giustificato motivo.

ART 6. I soci dimissionari o dismissionati per morosità, possono essere ammessi nuovamente qualora ottemperiono alle disposizioni di cui all’art. 4.

I soci morosi, in caso di riammissione devono versare le quote arretrate non corrisposte.

I nomi dei soci dimissionari devono essere esposti nell’albo sociale.

ART 7. Gli atleti che prendono parte a manifestazioni extra sociali senza l’autorizzazione della Direzione, perdono immediatamente la qualifica di soci.

ASSEMBLEE

ART 8. L’Assemblea totalitaria dei soci, sia in seduta ordinaria che strordinaria, è il massimo organo dell’Associazione.

Ogni anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’anno sociale, il Presidente sociale deve convocare l’Assemblea totalitaria dei soci.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve avvenire mediante avviso scritto inviato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea e con l’affissione all’albo sociale di apposita comunicazione.

L’avviso dovrà indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e l’ordine dei lavori.

Nell’Assemblea ordinaria, il Presidente dovrà dare esaustive comunicazioni riguardo al Bilancio annuale preventivo e consuntivo e farà la relazione morale e sportiva sull’andamento dell’Associazione.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

ART 9. Le assemblee in seduta ordinaria sono valide, in prima convocazione quando risulti presente un complesso di voti pari almeno a lla metà più uno dei voti totali spettanti agli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.

Le assemblee in seduta straordinaria sono valide, in prima convocazione quando risulti presente un complesso di voti pari almeno ai due terzi dei voti totali spettanti agli eventi diritto.

Hanno diritto al voto tutti i soci con età superiore agli anni 18.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART 10. Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea totalitaria dei soci; esso è composto dal Presidente, dal Vice Presidente con funzioni di tesoriere e da cinque consiglieri.

ART 11. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato ogni qualvolta vi sia necessità e comunque almeno tre volte l’anno.

ART 12. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell’Associazione su propria iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Ad ogni riunione, deve essere redatto un verbale di Consiglio su apposito libro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART 13. Qulasiasi controversia tra gli associati, previo tentativo di composizione da parte del Presidente, sarà decisa inappellabilmente dal Collegio dei Probiviri che diramerà in via amichevole la controversia.

Il giudizio dovrà essere emesso per iscritto.

ART 14. Il Collegio è composto da tre membri eletti dall’Assemblea totalitaria dei soci tra i soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

ART 15. Nella prima riunione, i membri del Collegio eleggono tra di loro il proprio Presidente.

I membri del Collegio rimangono in carica per un quadriennio olimpico.

L’Assemblea provvederà inoltre all’elezione di tre supplenti.

Qualora uno o più membri del Collegio dovessero, per qualche causa, cessare dalla propria carica prima della scadenza del mandato, subentrerà il supplente più anziano che rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico.

LA GESTIONE FINANZIARIA

ART 16. L’Associazione fa fronte alle proprie necessità finanziarie con i seguenti proventi:

a. – le quote associative;

b. – eventuali donazioni o lasciti;

c. – proventi di gestione e/o di iniziative pemanenti ed occasionali;

d. – eventuali sovvenzioni da parte di enti o società pubbliche o private;

e. – eventuali finanziamenti sia a titolo gratutito che oneroso, da parte di soci o di Istituti di credito o da società finanziarie da rimborsarsi nei limiti e nei termini stabiliti tra le parti.

I finanziamenti dovranno essere deliberati dal competente organo.

La quota associativa verrà fissata annualmente dal Consiglio.

ART 17. Il Bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario accompagnato dal programma dell’attività sportiva dell’anno ed il conto consuntivo devono essere approvati dall’assemblea totalitaria dei soci.

SCIOGLIMENTO

ART 18. L’eventuale scioglimento dell’Associazione, dovrà essere deliberato dall’Assemblea totalitaria dei soci con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti presenti che rappresentano almeno i due terzi dei voti cui hanno diritto i soci.

ART 19. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutti i beni e gli archivi saranno devoluti ad Enti Morali indicati dalla stessa Assemblea nella sua ultima riunione.

ART 20. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di Associazioni.